L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 20 dicembre 2012 la circolare n. 47/E, in merito alla “cedolare secca” e alla “remissione in bonis”. In particolare, la Circolare precisa che si può applicare l’istituto della “remissione in bonis” in caso di tardiva presentazione del modello 69, purché tale condotta non si configuri come un mero ripensamento del contribuente. Pertanto, chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro, anche se in un'unica soluzione, prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, non è ammesso a questa particolare forma di “ravvedimento” in quanto ha già manifestato una volontà precisa. Analogamente, non può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis per l’anno in corso il contribuente che, pagando annualmente l’imposta di registro, l’abbia già versata regolarmente, senza effettuare la scelta nei termini previsti.