In base al nuovo regime dell’IVA per cassa in vigore dal 1° dicembre scorso, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. La Circolare n. 44/E/2012 ha precisato che, qualora in pendenza di tale termine di un anno, venga emessa nota di variazione in aumento, l’anno decorre dalla effettuazione dell’operazione originaria anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta. Con riguardo alle variazioni in diminuzione, invece, se esse sono effettuate prima che l’IVA diventi esigibile, rettificano direttamente quest’ultima; se, invece, sono effettuate dopo che l’IVA è divenuta esigibile, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.