Il D. Lgs. n. 192/2012, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede che, per i contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito da contratto comunque non superiore a 60 giorni (salvo casi particolari), si applicheranno automaticamente gli interessi di mora, senza necessità di sollecito o preavviso di inadempimento da parte del creditore. La nuova disciplina riguarda tutti i pagamenti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.