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PREMIO INAIL CORRISPOSTO AL LAVORATORE A CHIAMATA ANCHE SE NON C’È CHIAMATA

Premio Inail corrisposto al lavoratore a chiamata anche se non c’è chiamata

A seguito delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro alla Legge Biagi, il premio Inail va corrisposto al lavoratore “a chiamata” anche in assenza di chiamata

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L’Inail, con la Circolare n. 64 di ieri 27 novembre, ha precisato che, per i lavoratori “a chiamata” occupati in prestazioni lavorative nel fine settimana nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio Inail deve essere pagato sull’indennità di disponibilità, anche in assenza della chiamata. Il chiarimento è una diretta conseguenza di una delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) alla legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003). Quest’ultima, infatti, prevedeva la corresponsione del premio solo in caso di chiamata del lavoratore.

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Tag: INAIL INAIL

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Commenti

Aldo Cecchetti - 28/11/2012

Il titolo, così come il sottotitolo, appaiono inesatti e fuorvianti. Il premio di che trattasi, infatti, deve essere corrisposto - da parte del datore di lavoro - non certo al lavoratore, bensì all'Inail. La circolare Inail, del resto, indica solo la misura sulla quale il premio deve essere calcolato.

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