L’Inail, con la Circolare n. 64 di ieri 27 novembre, ha precisato che, per i lavoratori “a chiamata” occupati in prestazioni lavorative nel fine settimana nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio Inail deve essere pagato sull’indennità di disponibilità, anche in assenza della chiamata. Il chiarimento è una diretta conseguenza di una delle modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) alla legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003). Quest’ultima, infatti, prevedeva la corresponsione del premio solo in caso di chiamata del lavoratore.