I termini del contenzioso tributario sono sospesi fino al 31.12.2012 per i contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La sospensione si applica anche per la mediazione tributaria e opera nei confronti sia dei contribuenti, sia delle Commissioni tributarie. Il periodo di sospensione va dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e, pertanto, include il periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012, che quindi non rileva nel computo dei termini di scadenza. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 43/E diffusa venerdì 16 novembre.