La sentenza 9528 della 5^ sezione civile del Tribunale di Milano ha decretato che un professionista nominati all’interno di organismi di vigilanza in una società non matura diritto ad un compenso come semplice testimone bensi in relazione agli incarichi effettivamente svolti per questo fine. Non avendo fornito prova di tali attività il professionista si è visto respingere la domanda. La decisione del Tribunale, che ha fatto anche riferimento ad una opinione del CNDCEC del 2009 che collegava il compenso per l’incarico di vigilanza al tempo impiegato per il suo svolgimento, sottolinea l'importanza cruciale di questa attività professionale introdotta dal decreto 201 /2001.