La Cassazione, con la sentenza n. 17597 del 12 ottobre scorso, è tornata ad affrontare il tema delle agevolazioni per la prima casa. In particolare, ha affermato che, in caso di mancato spostamento della residenza nel comune di ubicazione del nuovo appartamento entro diciotto mesi dal rogito a causa di lungaggini burocratiche, non si rendono comunque applicabili le agevolazioni prima casa. E’, pertanto, illegittima la loro fruizione, in quanto beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel Comune dove è ubicato l’immobile costituisce elusione fiscale.