L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 96/E del 17 ottobre 2012, ha precisato che l’esenzione Iva relativa alle prestazioni sanitarie, prevista dall’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972, può essere applicata anche dal massofisioterapista a condizione, però, che questi abbia acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 42/2002, che ha messo ordine tra le categorie professionali che orbitano intorno alle prestazioni mediche. Viceversa, l’esenzione Iva non può essere applicata alle prestazioni rese dai massofisioterapisti diplomati dopo il 17 marzo 1999 dopo aver frequentato corsi biennali o triennali.