Il nuovo trattamento fiscale dei beni dati in uso ai soci/familiari prevede l’indeducibilità “in ogni caso”, in capo all’impresa commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento.
Per l’impresa, quindi, saranno indeducibili non solo i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni, quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.
L’indeducibilità trova, tuttavia, una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità. Di conseguenza, la norma non si applica, ad esempio, alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’articolo 164 del TUIR.
I costi indeducibili sono calcolati applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo pattuito e tassato dalla società.
Il costo indeducibile così calcolato dovrà essere rapportato al periodo di godimento.