L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 94/E di ieri 11 ottobre 2012, ha fornito chiarimenti sul corretto comportamento da adottare in tema di rivalutazione delle aree fabbricabili ex art. 1, comma 473, Legge n. 266/2005, alla luce del decreto “milleproroghe” per il 2012 (Dl 216/2011). Tale decreto ha, infatti, portato da 5 a 10 anni il termine per l’utilizzo edificatorio delle aree oggetto di rivalutazione, con la conseguenza che le imprese che non hanno eseguito le costruzioni entro i 5 anni possono continuare a beneficiare dei maggiori valori fiscali fino al 2015. L’Agenzia precisa che, se la società non intende fruire del nuovo termine decennale, non deve ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio e ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva versata. Se, invece, è interessata a beneficiare della proroga, deve versare il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza sanzioni e pagando solo gli interessi legali (2,5% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2012).