La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012, ha affermato che la cartella di pagamento (art. 26 del Dpr 602/1973) può essere notificata “direttamente” dall’Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prescindendo quindi dall’intermediazione di un ufficiale notificatore. In questi casi, in base alle norme postali di settore, il perfezionamento della notifica si ha con la semplice consegna del plico al domicilio del destinatario, a prescindere dall’identità del soggetto che riceve la raccomandata, il quale può essere anche soggetto diverso dal destinatario della cartella. L’unico adempimento a cui è tenuto l’ufficiale postale è quello di far apporre, sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, la firma della persona legittimata alla ricezione.