Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto, ha affermato la non cumulabilità della deduzione dal reddito imponibile prevista dalla Tremonti ambientale (art. 6, Legge n. 388/2000) con le tariffe incentivanti III, IV e V conto energia derivanti dalla produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. Per il Ministero, solo le tariffe del II conto energia sarebbero cumulabili nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Tale orientamento ministeriale restrittivo entrerebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 19 del decreto 5 luglio 2012, il quale ha introdotto una norma interpretativa che afferma la cumulabilità dei due benefici. Anche Assonime si era espressa favorevolmente alla cumulabilità nell’approfondimento n. 8/2011. La questione è di notevole importanza in quanto il mancato rispetto dei limiti di cumulabilità determina la perdita della tariffa incentivante ed il recupero delle minori imposte dovute per effetto della detassazione non spettante.