La Corte di Giustiza UE, con sentenza 17.07.2008 (causa C-132/06), aveva dichiarato illegittimo il condono Iva 2002 di cui alla Legge n. 289/2002, in quanto imposta transnazionale. Sulla base di tale sentenza, la Commissione tributaria provinciale di Lecce, con sua sentenza 426/1/12, ha affermato che l’accertamento Iva notificato oltre il termine ordinario di cinque anni previsto dal decreto Iva (art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), sfruttando il differimento di due anni previsto dall’articolo 10 della legge 289/2002, va integralmente annullato, dato che tale legge è stata ritenuta dalla Corte UE contraria all’ordinamento comunitario e quindi va disapplicata interamente. In tal modo, la Ctp di Lecce è la prima a stabilire un principio che rischia di compromettere la validità di numerosi accertamenti fiscali in corso.