La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36624 depositata il 21 settembre, ha affermato che una società immobiliare che occulta il contratto preliminare di compravendita commette il reato di occultamento di scritture contabili. L’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, che individua i tempi di conservazione delle scritture contabili, si riferisce anche a quelle obbligatorie previste da altre leggi tributarie, dal Codice civile e quindi anche alle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. E, per i giudici della Suprema Corte, il contratto preliminare comprova l’avvenuta corresponsione del pagamento della caparra in previsione del contratto definitivo e rappresenta una vera e propria ricevuta fiscale per l’impresa venditrice.