Secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 5, del Tuir, come novellato dal Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), la società che conclude un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis della Legge fallimentare non può essere considerata società di comodo dal Fisco. Essa, infatti, si trova in una situazione in cui opera una causa di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo senza la necessità di presentare istanza di interpello. In tal modo, si è superata la posizione restrittiva delle Entrate assunta in passato con la Risoluzione n. 13/E/2009.