Se un’eredità viene acquisita non con un atto di accettazione espressa, ma con un’attività da cui deriva un’accettazione tacita (ad esempio, movimentazioni del conto corrente del defunto, vendita della sua autovettura, ecc.) e l’eredità comprende beni immobili, la pubblicazione di questo evento nei Registri immobiliari non è passibile di sanzione se richiesta oltre i 30 giorni dalla data dell’atto notarile che rende possibile la pubblicità dell’evento. Lo ha chiarito l’Agenzia del Territorio nella Circolare n. 3 del 12.09.2012, ponendo fine ad una questione finora non chiara ai vari uffici periferici.