La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12622/2012, è tornata ad affrontare il tema dell’elusione fiscale, con riferimento ad una vicenda in cui protagoniste erano società appartenenti a uno stesso gruppo e riconducibili a una stessa persona fisica. In particolare, non può essere opposta all’Amministrazione finanziaria la minusvalenza da cessione di partecipazioni derivante da una precedente remissione del debito nei confronti della società oggetto di cessione. L’operazione, infatti, effettuata senza un’apparente giustificazione economica, ha il solo scopo di provocare un sensibile aumento del valore delle azioni della società beneficiaria che, cedute subito dopo a un prezzo inferiore, determinano, a favore della ricorrente, la formazione di una minusvalenza deducibile.