HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

LA REMISSIONE DEL DEBITO SENZA GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA È ELUSIONE FISCALE

La remissione del debito senza giustificazione economica è elusione fiscale

In caso di remissione del debito senza apparente giustificazione economica, l’Amministrazione fiscale è legittimata a disconoscere l’operazione recuperando la minusvalenza indebitamente dedotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12622/2012, è tornata ad affrontare il tema dell’elusione fiscale, con riferimento ad una vicenda in cui protagoniste erano società appartenenti a uno stesso gruppo e riconducibili a una stessa persona fisica. In particolare, non può essere opposta all’Amministrazione finanziaria la minusvalenza da cessione di partecipazioni derivante da una precedente remissione del debito nei confronti della società oggetto di cessione. L’operazione, infatti, effettuata senza un’apparente giustificazione economica, ha il solo scopo di provocare un sensibile aumento del valore delle azioni della società beneficiaria che, cedute subito dopo a un prezzo inferiore, determinano, a favore della ricorrente, la formazione di una minusvalenza deducibile.

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RISPONDE AI-BOOK: LA BANCA DATI CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE · 25/11/2024 Quando puo' essere applicata l'autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa?

Autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa: vediamo come si applica secondo la risposta della banca dati di FiscoeTasse intelligente

Quando puo' essere applicata l'autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa?

Autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa: vediamo come si applica secondo la risposta della banca dati di FiscoeTasse intelligente

Nel caso di accoglimento dell'istanza di autotutela come procede l'ufficio?

L'iter dell'ufficio nel caso di accoglimento dell'istanza di autotutela: la risposta della Banca dati "intelligente"

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.