Le disposizioni legislative sulla bancarotta impropria, commessa cioè dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di una società, si applicano anche al concordato preventivo. L’ordinamento giuridico vigente (Legge fallimentare) ha, infatti, parificato ai fini penali il decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33230 del 23 agosto 2012.