Ai fini della costituzione in giudizio, il ricorso tributario deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente, sia nel caso in cui il ricorso sia stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario sia che la notifica sia avvenuta in via diretta a mezzo del servizio postale (cioè, mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento). A stabilirlo la sezione tributaria della Corte di cassazione con l’ordinanza 14010 del 3 agosto. La pronuncia conferma un orientamento che attualmente sembra sempre più consolidato, teso a garantire un maggior diritto di difesa giurisdizionale.
Secondo un’altra corrente, invece, la decorrenza del “dies a quo” per la costituzione in giudizio andrebbe individuata nel giorno della spedizione del ricorso e non dalla sua ricezione da parte del destinatario (Cassazione, sentenze 20262/2004 e 7374/2011).