La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33230 del 23 agosto 2012 ha confermato la decisione dei giudici di legittimità sull’arresto in via cautelativa del direttore amministrativo di una società in fase di concordato preventivo per distrazione di fondi. La Suprema Corte afferma che gli articoli 223 e 225 della legge fallimentare sulla bancarotta riguardo gli amministratori i sindaci e direttori generali vanno estesi al momento dello stato di insolvenza della società che abbia fatto istanza di fallimento, anche prima della dichiarazione del giudice, con il fine di tutelare i creditori durante la procedura stessa.