Requisiti oggettivi e soggettivi piu’ stringenti per l’utilizzo dell’associazione in partecipazione dopo la riforma Fornero ( c.28 art.1 della legge 92/2012).
1) Gli associati in partecipazione per la stessa attività non possono essere superiori a tre
2) Nel limite di tre non vengono conteggiati gli associati legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
La sanzione in caso di violazione è l’assimilazione del contratto di associazione a lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Stessa sanzione per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto.
Inoltre viene richiesto all’associato un elevato grado di competenze teoriche o di capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nel l'esercizio concreto di attività.
Le presunzioni sono sempre relative e si potra’ fornire la prova contraria.
Il termine di decorrenza della nuova normativa, è il 18 luglio 2012. Tuttavia, la conversione in rapporto di lavoro subordinato non opera di diritto, ma richiede un'istanza di parte, o dell'associato o dell'ente accertatore in sede di verifica.
Solo i contratti certificati sfuggono alle nuove regole.