La risoluzione 84/E del 10 agosto dell’Agenzia delle entrate nel chiarire le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kWe detenuti da condomini su richiesta del Gestore dei servizi energetici (Gse), ha evidenziato che anche in presenza del solo accordo verbale o di comportamento idoneo a dimostrarne l’esistenza (come appunto la cessione continuata ed abituale dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici), si individua una società di fatto che non coincide con il condominio, ente che per sua natura non può essere titolare di reddito. Tale società di fatto deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete sulla quale sarà operata la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73) ed è inoltre tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IVA e IRPEF. Si è in presenza infatti sia dell’elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, che di quello soggettivo, la comune intenzione dei condomini (solo coloro che hanno approvato la decisione in assemblea) di conseguire i proventi dell’investimento effettuato. che non coincide con il condominio, ente che per sua natura non può essere titolare di reddito. Tale società di fatto deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete sulla quale sarà operata la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73) ed è inoltre tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IVA e IRPEF. Si è in presenza infatti sia dell’elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, che di quello soggettivo, la comune intenzione dei condomini (solo coloro che hanno approvato la decisione in assemblea) di conseguire i proventi dell’investimento effettuato.