La mancata emissione della ricevuta fiscale pur in presenza di registrazione del corrispettivo non può considerarsi violazione puramente formale in quanto rende impossibile l’esatta determinazione dei ricavi. Per questo il contribuente deve pagare la sanzione per intero. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 13504 del 27 Luglio 2012 , la quale inaugura un nuovo orientamento nella giurisprudenza e ribalta il giudizio di appello nei confronti di un esercente che non aveva emesso un consistente numero di ricevute fiscali pur registrando gli incassi nel registro dei corrispettivi. Nello specifico, la Suprema Corte ha riaffermato nella sua motivazione l’esaustività degli articoli 48 e 49 del Dpr 633/1972, sulla materia IVA, escludendo l’applicabilità della particolare circostanza attenuante prevista dall’articolo 1 del Dm 1 settembre 1931 e considerando poco rilevanti i richiami del giudice di appello al comma 5-bis dell’articolo 6, del Dlgs 472/1997 e all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 4/1929.