L’Agenzia delle Entrate, dopo i chiarimenti già forniti con circolare 9/E/2012, con la circolare n. 33/E di venerdì 3 agosto torna nuovamente sul nuovo istituto del reclamo e della mediazione tributaria. In particolare, l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti riguardanti le controversie sulle sanzioni tributarie e le modalità di determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale. Viene chiarito che il reclamo deve essere presentato per tutti gli atti di irrogazione di sanzioni emessi dall’Agenzia, se di valore non superiore a € 20.000. L’ufficio valuterà se ci sono i presupposti per l’annullamento dell’atto (in autotutela) o per la rideterminazione della sanzione se superiore al minimo edittale. Nel caso in cui si giunga all’accordo, la sanzione applicabile è pari al 40%.