Nella circolare 30/E dell’11 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il contribuente, per scongiurare la possibilità dell’accertamento induttivo, può regolarizzare le infrazioni legate al modello degli studi di settore, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento attraverso una dichiarazione integrativa, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento. L’integrativa può essere presentata entro i termini per il ravvedimento (entro la dichiarazione successiva), e in questo caso si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni (1/8 di 258€), oppure oltre i termini per il ravvedimento ma entro quelli di decadenza dell’azione di accertamento, in quest’ultimo caso si applicherà la sanzione di 258 €. Nel caso in cui, invece, si presenti la dichiarazione integrativa dopo l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, l’amministrazione potrà comunque effettuare l’accertamento induttivo. L’Agenzia tuttavia precisa anche che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa per l’omissione del modello degli studi di settore, ancorché il controllo sia iniziato, relativamente ad annualità antecedenti il 2010, ciò eviterà comunque il ricorso a metodi di accertamenti di tipo induttivo “puro”.