Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri 28 giugno 2012, sono state dettate le istruzioni operative per applicare la nuova imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi, gli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac e quelli esteri che “stazionano” in Italia per più di 45 giorni consecutivi, introdotta dal decreto Salva Italia (Dl 201/2011) come modificato con il decreto semplificazioni fiscali (Dl 16/2012). L’imposta deve essere pagata dal vettore entro la fine del mese successivo al viaggio, se l’aereo è immatricolato in Italia. Per i voli effettuati tra il 29 aprile ed il 30 giugno c’è tempo fino al 31 luglio.