Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, che sostituisce quello del 14 febbraio scorso, sono state dettate le regole attuative relative all’applicazione delle imposte di bollo speciale e straordinaria sui capitali scudati di cui all’art. 19, commi 6-12, D.L. n. 201/2011 (“Salva Italia”). Il versamento deve essere effettuato entro il 16 luglio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento; per il 2011, l’imposta di bollo speciale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi dev’essere versata entro il 16 luglio 2012.