HOME

/

FISCO

/

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

/

DETRAZIONE 36%: COMUNICAZIONE NECESSARIA PER I LAVORI ANTERIORI AL 2011

Detrazione 36%: comunicazione necessaria per i lavori anteriori al 2011

Regolarizzazione impossibile e detrazione 36% negata a chi ha iniziato i lavori prima del 1.1.2011 senza comunicarlo

Ascolta la versione audio dell'articolo
Per la detrazione 36% sui lavori di ristrutturazione iniziati prima del 2011 non vale la possibilità di regolarizzazione delle omesse comunicazioni formali introdotta dalla legge 44/2012 (di conversione del Decreto 16/2012 sulle semplificazioni fiscali). Quindi niente sgravi fiscali per chi aveva dimenticato la comunicazione preventiva. Il chiarimento in una risposta al question time della Camera di ieri il sottosegretario all’economia Vieri Ceriani che ha anche specificato come la legge 206/2011 di abolizione dell’obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori si applica a partire dal 13 maggio 2011. In arrivo una circolare per  chiarire il regime di regolarizzazione dei i lavori iniziati tra il 1 gennaio e il 13 maggio 2011.

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 17/07/2024 Dl Salva Casa 2024: novità per destinazione d'uso, sottotetti e stato legittimo

Salva Casa 2024: il testo in aula della Camera reca numerosi cambiamenti. La conversione in legge in dirittura d'arrivo

Dl Salva Casa 2024: novità per destinazione d'uso, sottotetti e stato legittimo

Salva Casa 2024: il testo in aula della Camera reca numerosi cambiamenti. La conversione in legge in dirittura d'arrivo

Plusvalenza da cessione immobile con superbonus: come si calcola nell'usucapione

Interpello n 157/2024 chiarimenti Ade sulla plusvalenza da cessione di immobile usucapito e oggetto di superbonus

Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?

Le Entrate con FAQ del 15 luglio chiariscono chi paga la plusvalenza da cessione di immobili con superbonus

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.