Per fruire degli sconti fiscali previsti per gli istituti di credito cooperativo, l’attività della banca, come previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 28, comma 2-bis, D. Lgs 385/1993), deve rispettare i "requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto".
Il fine prevalente, come per tutte le cooperative, è, infatti, assicurare vantaggi economici a favore dei propri componenti attraverso, ad esempio, tassi di interesse, beni e servizi offerti a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012 in merito al mantenimento degli sconti fiscali previsti.