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ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE COOPERATIVE DI MEDICI AI PROPRI SOCI

Esenzione Iva per le prestazioni sanitarie rese dalle cooperative di medici ai propri soci

Le società cooperative esercenti attività sanitarie beneficiano dell’esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 30/E del 3 aprile 2012, ha precisato che il regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, si applica anche alle prestazioni di servizi rese ai propri soci da consorzi o società cooperative costituite da medici. Deve, tuttavia, essere rispettata la condizione secondo la quale l’importo del corrispettivo dovuto dal socio o consorziato non deve essere superiore ai costi a lui imputabili per le prestazioni stesse; la detrazione dell’Iva in capo al socio o consorziato, inoltre, non deve essere superiore, nel triennio precedente, al 10%.

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