L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 30/E del 3 aprile 2012, ha precisato che il regime di esenzione Iva previsto dall’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, si applica anche alle prestazioni di servizi rese ai propri soci da consorzi o società cooperative costituite da medici. Deve, tuttavia, essere rispettata la condizione secondo la quale l’importo del corrispettivo dovuto dal socio o consorziato non deve essere superiore ai costi a lui imputabili per le prestazioni stesse; la detrazione dell’Iva in capo al socio o consorziato, inoltre, non deve essere superiore, nel triennio precedente, al 10%.