Con la Risoluzione n. 29/E del 3 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti di cessione di crediti vantati nei confronti del Gestore dei servizi energetici (GSE), stipulati a garanzia del rimborso di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, scontano l’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex art. 15, D.P.R. n. 601/1973 (0,25%), perché sono inerenti all’estinzione delle operazioni di finanziamento. Non si applicano, quindi, le imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e le tasse sulle concessioni governative.