L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012, ha precisato che il decreto di omologa del concordato preventivo emesso da un tribunale fallimentare è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. Il Fisco fa, in tal modo, un’inversione di marcia rispetto a quanto aveva precisato nella precedente Risoluzione n. 28/E/2008, nella quale era stato invece affermato che il decreto di omologa dava luogo ad una nuova situazione patrimoniale e, quindi, si doveva applicare l’imposta di registro in misura proporzionale al 3%.