Il beneficio della riduzione dell’aliquota dell’imposta di registro al 3% spettante in caso di acquisto di prima casa, spetta anche quando l’acquisto non avviene per contratto ma per effetto dell’usucapione, cioè del possesso protratto per il periodo di tempo prescritto dalla legge. E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012, facendo un dietrofront su quanto era stato in precedenza indicato nella Circolare n. 267 del 16.10.1997.