La Risoluzione 22/E dell’Agenzia delle Entrate uscita il 5 marzo ha chiarito che la consegna e il ritiro di gas naturale da parte dei gestori prevista dal D.L. 130/2010 non costituiscono cessione rilevante ai fini IVA, pur verificandosi trasferimento di proprietà, ai sensi dell’art. 1782 cc. Sono invece assoggettabili le somme dovute in caso di sbilanciamento tra i volumi di consegna e di ritiro, così come sconta l’IVA anche la remunerazione del servizio reso dallo stoccatore.