La Corte di Cassazione si è espressa ieri con una sentenza senza precedenti (sentenza 3398 del 5 marzo2012).
La decisione del tribunale di Forlì che aveva stabilito la rigettabilità di una ipoteca iscritta da Equitalia su un bene di un soggetto poi fallito è stata cassata dalla Suprema Corte. La nuova massima della Cassazione stabilisce che l’ipoteca fiscale o esattoriale prevista dall’art. 77 del DPR 602/1973 è un genere autonomo di ipoteca rispetto a quella volontaria, quella legale e quella giudiziale. Come tale non rientra nelle fattispecie revocabili previste dalla legge fallimentare .