La bozza di D.L. fiscale che sarà all’esame del Consiglio dei Ministri di venerdì contiene un’ulteriore modifica all’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972. A seguito del D.L. n. 98/2011, tale norma prevedeva la revoca d’ufficio delle partite Iva nel caso di mancato svolgimento dell’attività per tre annualità consecutive e di mancata presentazione per tre anni della dichiarazione annuale, salvo l’adesione ad una sanatoria con pagamento di 129 euro. Ora il D.L. fiscale potrebbe riscrivere il comma 15-bis prevedendo che l’iniziativa sia assunta direttamente dall’Agenzia delle Entrate la quale, se rileva una partita Iva inattiva, ne dispone la cessazione d’ufficio e la comunica all’interessato. Se il contribuente ritiene che l’Agenzia sia in errore, può chiarire la sua posizione entro 30 giorni dalla comunicazione o, in alternativa, può pagare direttamente la sanzione in forma ridotta (172 euro). In caso contrario, la sanzione viene iscritta a ruolo a titolo definitivo.