La Legge di Stabilità 2012 ha voluto eliminare, dal periodo d’imposta 2012, il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva creatosi a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo 2011 esclusivamente alle soglie di accesso alla contabilità semplificata e non anche alle soglie per la liquidazione Iva trimestrale. La Legge di Stabilità ha, così, parificato i due tipi di soglie e, quindi, anche per la liquidazione Iva trimestrale rilevano i limiti di: € 400.000 (anziché € 309.874,14) per i contribuenti che svolgono attività di servizi e € 700.000 (anziché € 516.456,90) per i contribuenti che svolgono altri tipi di attività. Ora, con Risoluzione n. 15/E di ieri 13 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il richiamo ai limiti fissati per la contabilità semplificata opera solo per gli importi, non anche per i parametri di misura; pertanto, mentre per la contabilità semplificata si fa riferimento alle soglie di ricavi, per la liquidazione Iva trimestrale il riferimento è alle soglie di volume d’affari.