La Cassazione, con sentenza n. 15669/2012, ha precisato che la deducibilità integrale dei contributi per il riscatto della laurea non interessa i versamenti effettuati prima del D. Lgs. n. 47/2000, che ha fissato appunto la deducibilità dall’imponibile di tali pagamenti facoltativi. La norma di cui all’art. 10, lett. e), del Tuir non ha, infatti, natura interpretativa e, dunque, non ha efficacia retroattiva.