Il Decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24.01.2012), all’art. 93, ha modificato l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, in caso di accertamento o rettifica Iva, è concesso al cedente/prestatore di esercitare il diritto di rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario/committente (in passato non ammessa). La rivalsa è consentita a condizione che il cedente/prestatore abbia versato l’imposta o la maggiore imposta accertata, le sanzioni e i dovuti interessi. Il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione al massimo con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l’imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. In tal modo, l’Iva da accertamento o rettifica non rappresenta più un costo né per il fornitore né per il cliente, incentivando così la definizione delle controversie.