Il Decreto liberalizzazioni, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, all’art. 57 riscrive l’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 riducendo, di fatto, l’esenzione IVA sulle locazioni e cessioni di immobili abitativi in vigore dal 2006. Per l’applicazione delle nuove regole vale la data del rogito. Per gli atti che saranno stipulati dall’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, infatti, il costruttore-cedente potrà optare per l’applicazione dell’Iva anche se sono passati 5 anni dalla fine dei lavori, uscendo dal regime di esenzione attualmente in vigore. I rogiti sottoscritti dal giorno di decorrenza della nuova norma potranno scontare, quindi, l’IVA al 4% o al 10% (in base ai requisiti dell’acquirente) se il cedente ha esercitato tale opzione. In tal modo, le imprese di costruzione potranno evitare l’indetraibilità dell’IVA, mentre i conduttori e gli acquirenti potrebbero beneficiare della correzione di alcune distorsioni nell’applicazione dell’Iva nel settore immobiliare che scaricavano sull’acquirente finale il mancato recupero dell’Iva pagata sugli acquisti.