Con la sentenza n. 263 depositata il 12 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha precisato che se il contribuente risponde al questionario dell’amministrazione e successivamente, in sede contenziosa, fornisce ulteriori informazioni, grava sull’ufficio l’onere di provare l’incompletezza delle notizie fornite. A parere dei giudici, le singole indicazioni alle varie note-quesito del questionario non devono essere necessariamente esatte. Nella procedura improntata al contraddittorio, inoltre, a parere dei giudici, una volta che il contribuente ha ottemperato alla richiesta di chiarimento, spetta all’amministrazione contestarne in modo specifico completezza, veridicità e idoneità probatoria. La sentenza fornisce importanti spunti difensivi in caso di contestazione del nuovo reato di notizie non veritiere.