L’articolo 12, comma 5 dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000) impone dei tempi stretti e certi per le verifiche fiscali presso la sede del contribuente, individuati in 30 giorni lavorativi, che in particolari circostanze possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni. Sul dato temporale si è discusso sin dall’entrata in vigore della L. 212/2000. Negli anni, infatti, non sono mancate pronunce di merito che ritenevano nullo l’accertamento conseguente a verifica fiscale durata più dei previsti 30 giorni. Con la Sentenza depositata il 22 settembre 2011, la Corte di Cassazione, in contrasto con le precedenti pronunce, stabilisce che alla verifica che dura più di 30 giorni non consegue la nullità dell’accertamento, in quanto lo Statuto del Contribuente non ricollega a tale violazione né l’inutilizzabilità delle prove raccolte, né la nullità degli accertamenti compiuti.