L’architetto progettista direttore dei lavori non può inserire nel calcolo del costo delle opere anche l’Iva che ha pagato il committente sulle forniture e sulle prestazioni confluite nel consuntivo lordo. Così la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17210 depositata l’11 agosto 2011, ha richiamato la Corte d’Appello di Bologna per aver riconosciuto all’architetto il diritto di inserire in parcella l’Iva pagata sulle opere edili.