La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12463 del 9 giugno 2011 ha affermato che in caso di fallimento, è tenuto al risarcimento dei danni l'amministratore che, in un momento di grave crisi economico-patrimoniale della società, abbia continuato ad investire la liquidità in altre operazioni, anziché ripianare le perdite di bilancio. Nel caso in oggetto, l'amministratore unico di una srl aveva in un momento di difficoltà economica della società acquistato un immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato, dato poi in locazione alla moglie. Inoltre, aveva acquistato merce in quantità eccessiva rispetto alle reali possibilità di ricollocazione sul mercato. Successivamente, la società era fallita ed il soggetto era stato chiamato in giudizio dal curatore fallimentare per tali operazioni. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministratore, ritenendo legittima la sua condanna per aver sottratto liquidità alla cassa della società proprio in un momento di grave crisi economica e patrimoniale della società medesima, anziché agire per ripianarne i conti.