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LE CASE FANTASMA E IL REGIME SANZIONATORIO

Le case fantasma e il regime sanzionatorio

Una circolare dell’Agenzia del Territorio fornisce le indicazioni per l’applicazione delle penalità catastali per le case fantasma

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Con la Circolare n. 4 del 29 aprile 2011, l’Agenzia del Territorio ha fornito una serie di indicazioni finalizzate a consentire un’omogenea e corretta applicazione del nuovo regime sanzionatorio, previsto per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di destinazione dei medesimi.
Il D.lgs. n. 23/2011 ha elevato le sanzioni catastali da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro, ma l’Agenzia del Territorio specifica che questi importi scatteranno solo se la violazione è stata commessa dal 1° maggio 2011. La violazione è intesa come la mancata dichiarazione dei nuovi immobili entro 30 giorni “dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso”. Quindi, la maxi sanzione si applicherà solo ai proprietari di immobili ultimati dopo il 1° aprile 2011 e non denunciati nei 30 giorni successivi. In tutti gli altri casi, resteranno applicabili i vecchi importi, da un minimo di 258 ad un massimo di 1.032 euro, e sarà possibile sfruttare il ravvedimento operoso, con abbassamento delle sanzioni ad un ottavo dell’importo.

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Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

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