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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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IMPUTABILI ALL’IMPRENDITORE LE MOVIMENTAZIONI BANCARIE REGISTRATE SUL CONTO CORRENTE DELLA CONVIVENTE

Imputabili all’imprenditore le movimentazioni bancarie registrate sul conto corrente della convivente

Imponibili in capo all’imprenditore i movimenti bancari sul conto corrente della convivente

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Con la Sentenza n. 4775 del 28 febbraio 2011, la Corte di Cassazione afferma che sono imputabili al reddito percepito dall'imprenditore i movimenti bancari sul conto corrente della convivente, conto sul quale l'uomo aveva una delega. Nella fattispecie, la Suprema Corte, respingendo il ricorso di un imprenditore, applica il principio, in linea con quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/73, secondo cui "una volta acquisita la prova, anche attraverso presunzioni, della riferibilità al contribuente di un rapporto di natura bancaria, opera la presunzione legale, superabile mediante prova contraria, nella specie non fornita, inerente all'attribuzione dei movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente medesimo".

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