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PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI CON RUOLI NON PAGATI CONTANO GLI ONERI ACCESSORI

Per le compensazioni dei crediti con ruoli non pagati contano gli oneri accessori

Compensazioni crediti con ruoli non pagati: le Entrate precisano che il calcolo del limite di 1.500 euro deve tenere conto di sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo

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L’art. 31 del D.L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti fiscali e contributivi è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Sul punto, nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “accessori” devono intendersi le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione. Di conseguenza, per oltrepassare la soglia “limite” sarà sufficiente un debito erariale effettivo decisamente inferiore a 1.500 euro.

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