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ACCANTONAMENTO SPESE MANUTENZIONE ANCHE SUL COSTO SOSTENUTO DAL CONCEDENTE

Accantonamento spese manutenzione anche sul costo sostenuto dal concedente

L’accantonamento per le spese di manutenzione è deducibile in capo al concessionario nella misura del 5% del costo complessivo delle opere

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Gli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili, e le relative spese di manutenzione, sono deducibili in capo alle imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche, in misura pari al 5% del costo complessivo delle opere, secondo l’articolo 107 del t.u.i.r. . L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 5/E del 5 gennaio 2011 precisa che l’accantonamento deducibile fa riferimento al costo complessivo dell’opera, compreso quello delle parti eventualmente già realizzate dal concedente sulle quali devono essere effettuati interventi di conservazione e miglioramento.

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