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TRUST INTERPOSTI, TASSAZIONE IN CAPO AL DISPONENTE

Trust interposti, tassazione in capo al disponente

I trust istituiti e gestiti solo per realizzare un’interposizione nel possesso dei beni non possono essere considerati validamente operanti sotto il profilo fiscale

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Con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei trust, integrando la precedente Circolare n. 48/E del 2007. In particolare, l’Agenzia condanna sotto il profilo della considerazione del trust come entità dotata di soggettività tributaria, i trust istituiti e gestiti solo per realizzare un’interposizione nel possesso dei beni. Ciò comporta che i redditi conseguiti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza (interessi, utili, redditi diversi, redditi immobiliari, ecc.). I redditi prodotti all’estero dai trust non residenti in Italia sono tassati in capo ai beneficiari residenti come redditi di capitale nel momento in cui sono imputati ai beneficiari stessi.

Tag: DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES

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