Con la Sentenza n. 24114 del 26 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che per il commercialista l’utilizzo di un computer e di un’automobile per lo svolgimento della sua attività non è sufficiente per assoggettarlo all’Irap. Non viene a configurarsi, infatti, "l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata" funzionale all’applicazione dell’imposta.